Art. 6.
1. L'articolo 8 della legge n. 194 del 1978 è sostituito dal seguente:
«Art. 8. - 1. La donna che ha ottenuto il documento per l'interruzione di gravidanza
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ai sensi dell'articolo 5, comma 4, può rivolgersi alle aziende ospedaliere o alle aziende sanitarie locali presso le quali è istituita una divisione o un servizio di ostetricia e ginecologia, o ad una delle altre sedi autorizzate, le quali sono tenute a prendere subito in carico la donna, procedendo all'intervento abortivo più appropriato, direttamente o mediante accordi con altri enti.
2. Le interruzioni di gravidanza eseguite con metodi medici precoci o con metodi chirurgici precoci possono essere praticate, in tutto o in parte, presso i consultori e le strutture territoriali ambulatoriali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, qualora vi sia la possibilità di fare riferimento a divisioni di ostetricia e ginecologia attive senza interruzione per gli eventuali interventi di urgenza.
3. Le interruzioni di gravidanza fino alla 15a settimana, o anche oltre la 15a settimana, possono essere praticate presso case di cura private che ne facciano richiesta e siano provviste dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla regione.
4. Le aziende ospedaliere, le aziende sanitarie locali e le strutture private autorizzate devono prendere subito in carico la donna che a loro si rivolge, nel rispetto della sua dignità e della riservatezza, e garantire il metodo abortivo più indicato per l'epoca gestazionale nel minore tempo utile, iniziando subito la procedura operativa medica o chirurgica.
5. La regione stabilisce e aggiorna annualmente le tariffe di riferimento per le varie tecniche di interruzione di gravidanza sulla base dei costi e degli onorari effettivamente riconosciuti alle aziende ospedaliere. Le procedure di pagamento e di rimborso sono attuate in conformità alle procedure in vigore per le medesime aziende. In qualsiasi momento, anche quando gli atti medici o chirurgici finalizzati ad interrompere la gravidanza siano già in atto, su richiesta della donna è sospesa la procedura in corso, garantendo l'adeguata assistenza».
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